La Direttiva Europea 89/106 CEE, recepita in Italia tramite D. P. R. n. 246 del 21.04.1993 stabilisce che i prodotti da Costruzione debbano obbligatoriamente avere apposto, sotto la responsabilità del Costruttore, il marchio CE per poter essere venduti sul mercato comunitario.
Tale marchio garantirà che il prodotto in oggetto è idoneo per l’impiego secondo l’uso previsto e nel rispetto della norma armonizzata di riferimento.
La marcatura CE su finestre, porte balcone e porte pedonali esterne, secondo la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è obbligatoria dal 01 febbraio 2010.
L’applicazione della marcatura CE spetta al Produttore, che è colui che immette il prodotto finito sul mercato cioè da colui che assembla il serramento con propri componenti od utilizzando un sistema esistente sul mercato, in accordo con le indicazioni tecniche date dal fornitore del sistema stesso.
La conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma europea armonizzata di riferimento deve essere dimostrata tramite:
- Prove iniziali di tipo (ITT): attestando (attraverso calcolo o prove di Laboratorio) le prestazioni dei propri prodotti rispetto ai requisiti obbligatori nel Paese in cui si vanno a vendere ed eventualmente per altri requisiti aggiuntivi (su base volontaria).
- Controllo di produzione di fabbrica (FPC): avendo implementato un Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica.
- Producendo la documentazione utile (Dichiarazione di conformità, etichetta/documentazione di accompagnamento, ecc.)
Le strade possibili per ottenere gli ITT sono due:
- il Produttore si fa carico di eseguire le prove iniziali di tipo ed è pertanto titolare dei rapporti di prova ITT.
- la responsabilità delle prove iniziali di tipo è assunta dal Fornitore del sistema, che rimane titolare del resoconto delle prove iniziali di tipo (ITT) effettuate, ma mette successivamente i risultati a disposizione del serramentista.
Si fa presente che per trasferire “a cascata” i risultati dei test deve essere stato stipulato un contratto di licenza d’uso dei risultati dei test iniziali di tipo tra il Costruttore di serramenti ed il Fornitore dei componenti, così come previsto dal Guidance Paper M.
Tabella delle tipologie assimilate dei provini sottoposti a prova, estratto dalla norma EN 14351-1:
Tipi di finestre | Provini rappresentativi (più sfavorevoli) |
Finestra fissa Finestra singola a battente (apertura verso l'interno o verso l'esterno) Finestra ad anta-ribalta Finestra a sporgere Finestra a vasistas |
Finestra ad anta-ribalta |
Finestre a due o più ante a battente (apertura verso l'interno o verso l'esterno) |
Finestre con il numero massimo di ante a battente tutte con aperture verso l'interno |
Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente | Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente |
Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente e con apertura a vasistas |
Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente e con apertura a vasistas |
Finestra a saliscendi con una/due ante scorrevoli verticamente |
Finestra a saliscendi con due ante scorrevoli verticamente |
Finestra a bilico orizzontale/verticale | Finestra a bilico orizzontale o verticale |
Finestre a gelosia a lamelle con asse intermedio verticale/orizzontale |
Finestre a gelosia con il numero massimo di lamelle con asse intermedio verticale o orizzontale |
Finestra a libro | Finestra con il numero massimo di ante |
Finestra reversibile incernierata in alto o lateralmente |
Finestra reversibile incernierata in alto o lateralmente |
Criteri di estensibilità dei risultati per la prova di trasmittanza termica, estratto dalla norma EN 14351-1:
Punto | Caratteristica | Norma di classificazione |
Norma sulla prova o sul calcolo |
Tipo di prova | Numero diprovini |
Dimensioni dei provini |
Campo di applicazione diretta (con progettazione simile, vedere punto 3.4) |
4.14 | Permeabilità all'aria |
EN 12207 | EN 1026 | Non distruttiva | 1 | Non specificate | dal -100% al +50% dall'area complessiva del provino |
4.5 | Tenuta all'acqua |
EN 12208 | EN 1207 | Non distruttiva | 1 | Non specificate | dal -100% al +50% dall'area complessiva del provino |
4.2 | Resistenza al carico del vento |
EN 12210 | EN 12211 | Distruttiva | 1 | Non specificate | -100% della larghezza e dell'altezza del telaio del provino |
Progettazione simile: Modifica mediante la sostituzione di componenti (per esempio vetrazione, accessori, guarnizioni), e/o un cambiamento delle specifiche dei materiali e/o un cambiamento delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei metodi e mezzi di assemblaggio che non cambiano la classe e/o il valore dichiarato di una caratteristica prestazionale.
Criteri di estensibilità dei risultati per le prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento, estratto dalla norma EN 14351-1:
Punto | Caratteristica | Norma di classificazione |
Norma sulla prova o sul calcolo |
Tipo di prova | Numero di provini |
Dimensioni dei provini |
Campo di applicazione diretta (con progettazione simile, vedere punto 3.4) |
4.12 | Trasmittanza termica | Valore dichiarato | EN ISO 10077-1:2000 Prospetto F.1 |
Valori tabellari | - | Non specificate | Tutte le dimensioni |
EN ISO 10077-1 EN ISO 10077-1 e EN ISO 10077-2 |
Calcolo | - | 1.23 (±25%)m x 1.48 (-25%)m o 1.48 (-25%)m x |
Area complessiva ≤ 2.3m² Area complessiva |
|||
EN ISO 12567-1 EN ISO 12567-2 |
Non distruttiva |
1 | o 1.48 (+25%)m x 2.18 (±25%)m |
Area complessiva >2.3m² |
Dov'è necessario un calcolo della perdita di calore da un edificio specifico, il fabbricante deve fornire i valori della trasmittenza termica precisi e pertinenti, calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione.
Purché U (vedere EN 637) ≤ 1.9 W (m² x K), l'area complessiva ≤ 2.3m² è sostituita da tutte le dimensioni.
Formula per il calcolo della trasmittanza termica dei serramenti:
Il valore da dichiarare ai fini della marcatura CE non è quello dei singoli componenti (Uf telaio, Ug vetro, Ψg canalino distanziatore) ma del serramento completo Uw
Le prestazioni dei componenti vengono poi mediate rispetto alle rispettive aree (Ag ed Af) o lunghezze (lg)
N.B. Questa è la ragione per la quale sezioni con valori Uf dichiarati molto bassi, ma con mostre frontali importanti, non migliorano le prestazioni complessive del serramento.
Il D.Lgs. N. 311/06 (integrativo del D.Lgs. 192/05) impone dei valori soglia. Troviamo infatti che ai fini del rendimento energetico in edilizia fissa dei limiti termici sia alle finestre che ai vetri in funzione della zona climatica del Comune.
TRASMITTANZA TERMICA LIMITE (W/mw K)
Zona Climatica | Finestre (dal 01/01/2010) | Vetri (dal 01/01/2010) |
A | 4.6 | 3.7 |
B | 3 | 2.7 |
C | 2.6 | 2.1 |
D | 2.4 | 1.9 |
E | 2.2 | 1.7 |
F | 2 | 1.3 |
Sostituzione dei componenti
La sostituzione del vetro rispetto al modello campione non modifica la prestazione del serramento, a patto di dimostrare la resistenza del nuovo rispetto al carico del vento
La sostituzione di un accessorio può avvenire a patto di dimostrare la così detta “equivalenza funzionale”. Si ottiene attraverso l’utilizzo di componenti (accessori) che, testati in base alle specifiche norme di prodotto, dimostrano di avere prestazioni equivalenti o superiori a quelle offerte dai componenti sostituiti
La valutazione dell’equivalenza funzionale rimane sotto la responsabilità del produttore che dovrà integrare il proprio Piano di Controllo della Produzione con la documentazione relativa ai componenti sostituiti (codici, articoli, istruzioni di montaggio, rapporti di collaudo – dichiarazioni di conformità, ecc.) e potrà continuare ad utilizzare i risultati della prove ITT per applicare la marcatura CE al prodotto finito.
PIANO DI FABBRICA (FPC)
Una volta certificate le prestazioni iniziali dei propri prodotti, il Costruttore dovrà creare e mantenere un adeguato Piano di Controllo della Produzione per garantire omogeneità e mantenimento delle prestazioni iniziali e rintracciabilità del prodotto.
DFV ha predisposto un Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) da consegnare ai Clienti come traccia per effettuare i controlli in officina. Il Modello ha come base quello realizzato nel 2006 in occasione dell’avvio della Marcatura CE delle persiane
IL FPC E’ SOGGETTO ALLA MERA RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE
L’FPC deve prevedere:
- la documentazione attestante i risultati delle prove ITT;
- i documenti allegati all’eventuale contratto di cascading che il fornitore è tenuto a consegnare;
- verifiche sui materiali ed i componenti in ingresso;
- un piano scritto di controlli periodici, prove e/o valutazioni sui materiali, componenti, fasi di lavorazione ed attrezzatura ritenuti critici, eseguiti durante la produzione e sui prodotti finiti con la frequenza decisa dal produttore;
- procedure scritte per il trattamento della NON CONFORMITA’
- la conservazione per 5 anni della documentazione
- la nomina di un responsabile dell’FPC;
- punti di controllo (es.: ricevimento prodotti, taglio, lavorazione telai, lavorazioni ante, inserimento guarnizioni, montaggio accessori, assemblaggio ante e telai, inserimento vetri, preparazione bancali, controllo finale bancale,…)
- parametri controllati (es.: misura, squadro,…)
- limiti di accettabilità (es.: +/- 1mm,…)
- metodi/strumenti di controllo (es.: data e firma su documento interno,…)
- operatori che eseguono il controllo (es.: operatore taglio,…)
- documento di riferimento (es.: distinta di taglio, disegno esecutivo,…)
L’etichetta deve contenere:
- il simbolo grafico della marcatura CE (non potrà mai essere inferiore a 5mm);
- nome e marchio identificativo ed indirizzo registrato del Costruttore;
- le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE;
- riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme;
- descrizione del prodotto e uso previsto;
- informazioni sulle caratteristiche (valore o classe oppure l’opzione NPD - nessuna prestazione determinata) considerate essenziali dalla norma di prodotto EN 14351-1
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ deve comprendere:
- nome e indirizzo del Costruttore, o di un suo legale rappresentante autorizzato, ed il luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (nome generico, materiali costituenti, dimensioni, destinazione d’uso, ecc….)
- informazioni sulle caratteristiche attestate e contenute a livello della documentazione di accompagnamento e/o dell’etichetta;
- norma a cui il prodotto è conforme
- indicazioni delle condizioni particolari a cui è soggetto l’utilizzo del prodotto;
- nome ed indirizzo del/i laboratorio/i notificato/i presso cui sono state eseguite le prove iniziali di tipo (ITT) relativamente ai requisiti per cui è richiesto;
- nome e posizione ricoperta all’interno dell’azienda della persona che è stata incaricata dal Costruttore, o da un suo legale rappresentante autorizzato, di firmare la dichiarazione di conformità.